Oggi vogliamo affrontare un argomento molto importante cioè
quello che riguarda gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Essi sono individuati come ambienti a forte
rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori, proprio come definito dal
Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 81/08.
I gravi e mortali incidenti accaduti negli anni in tali
ambienti hanno aumentato la percezione del rischio per gli operatori del
settore, tanto che il legislatore ha emanato un decreto specifico per la
qualificazione degli addetti ai lavori cioè il DPR 177/2011.
Ma a distanza di quasi dieci anni dalla pubblicazione di
questo testo normativo, permangono alcuni punti critici.
In primo luogo, l’assenza di una definizione univoca di
ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento.
Sappiamo, infatti, che definire gli ambienti di lavoro è
importante sotto un profilo normativo, in quanto delimita i diritti, ma
soprattutto sancisce i doveri che tutti i lavoratori hanno in quel luogo e che in
quel determinato contesto professionale devono mettere in pratica.
In secondo luogo, il fatto che non esista ad oggi, un elenco
esaustivo di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento nel d.lgs. 81/08,
è un aspetto che potrebbe generare una profonda confusione.
Si è lamentata anche una mancata e concreta definizione di
criteri, modalità, contenuti e durata per la formazione e l’addestramento dei
lavoratori poiché allo stato attuale esiste un chiaro obbligo, sancito dal
suddetto DPR 177/2011, per il datore di lavoro di affidare i lavori a ditte
qualificate ed esperte solo per gli ambienti che ricadono negli artt. 66 e 121
e all’allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81/08 che introduce specifici requisiti
per le imprese ammesse a operare all’interno di luoghi pericolosi con
l’intento, da parte del legislatore, di innalzare il livello di sicurezza per i
lavoratori impegnati durante queste attività negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, poiché eventuali incidenti, dovuti a errori di
valutazione o sottovalutazione dei pericoli presenti, hanno quasi sempre conseguenze
drammatiche.
In relazione a queste carenze informative, occorre dire che
il DPR 177/2011, pur affermando la necessità di qualificazione specifica per il
personale operante in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, rimanda
l’individuazione delle modalità e dei contenuti di erogazione della
informazione, formazione e addestramento ad un accordo da siglare in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo ad oggi non è stato siglato e ciò
ha determinato lo sviluppo di modalità e metodologie non standardizzate e la
mancanza dell’adozione di criteri condivisi per lo svolgimento delle diverse
attività.
Invece, per tutti quegli ambienti che presentano potenziali
fattori di rischio propri degli ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento, quali ad esempio asfissia, intossicazione, intrappolamento, ma
che non rientrano tra quelli citati nel d.lgs. 81/08, le prescrizioni del DPR
177/2011 non trovano applicazione.
Per tali ambienti, per i quali si utilizza il termine di
“assimilabili”, resta comunque l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare
la valutazione dei rischi e di adottare misure di protezione e prevenzione
appropriate.
Tuttavia, leggendo l’interessantissimo approfondimento INAIL
qui
, allo scopo di fornire chiarimenti in merito, è stato costituito, nell’ambito
della Commissione UNI/CT042/GL59 “Salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad
agenti chimici, polveri e fibre”, un gruppo ad hoc per la redazione di una
norma tecnica specifica - progetto UNI1601920 “Ambienti confinati - Classificazione
e criteri di sicurezza”.
I lavori del gruppo sono iniziati nel 2019 e il primo passo
è stato quello di fornire le definizioni di ambiente confinato e/o sospetto di
inquinamento e di ambiente assimilabile.
Importante sottolineare anche che fino al 2016 non
esistevano simboli e una relativa segnaletica di tipo unificato per gli
ambienti confinati, e anche questo era un aspetto di mancanza di armonizzazione
delle informazioni di sicurezza.
Si è tuttavia trovata una soluzione con la pubblicazione
della norma UNI 7545-32 in cui è stato designato un segno grafico
standardizzato di “ambienti confinati” e introdotta una nuova segnaletica di
sicurezza per segnali di pericolo (fig. 1).
Tale pittogramma può essere inserito nei segnali di pericolo
della UNI 7543-1. Oltre al segno grafico UNI 7545-32-10, di recente è stato
reso disponibile, a livello internazionale, con la pubblicazione della UNI EN
ISO 7010:2020 il segnale di pericolo W041 relativo alla presenza di “atmosfera
asfissiante” (fig.2) che può essere utilizzato anche per gli ambienti confinati.
L’utilizzo della ISO
7010 rende semplice il riconoscimento dei vari simboli, poiché obiettivo della
norma è quello di ricondurre ad un codice condiviso, a livello globale, i
segnali di sicurezza.
(fig.2)
Al giorno d’oggi, le definizioni presenti nel progetto di norma UNI1601920 definiscono
“Ambiente confinato e/o sospetto di
inquinamento” come uno spazio circoscritto non progettato e costruito per la
presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne
l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato caratterizzato da vie di
ingresso o uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione
sfavorevole, all’interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di
condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il termine “ambiente
confinato” è da intendersi equivalente ad altri termini generalmente in uso, quali
“spazio confinato”. Mentre per quanto riguarda la definizione “Ambiente
assimilabile” questo può così descriversi: Ambiente per il quale, a valle
della valutazione del rischio, sussistono condizioni pericolose assimilabili a
quelle individuate per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questo perimetro di
definizioni rientrano anche diversi settori produttivi in cui siano presenti
determinate così descritte: 1. spazio limitato di ingresso ed uscita tale da
rendere difficili le attività di recupero o primo soccorso del lavoratore; 2.
ventilazione sfavorevole che può creare una zona con aria inquinata; 3. spazio
dove non è svolta un’attività lavorativa continuativa.
Qualsiasi sia la lavorazione o manutenzione che si debba compiere
in tali spazi e/o ambienti confinati, la solenne ed obbligatoria parola d’ordine
sarà una ed una sola: lavorare in assoluta sicurezza!
Particolarmente consigliato è prestare molta attenzione ad
ogni spostamento, attività e azione che si stia compiendo in quegli spazi così
angusti, probabilmente contenenti atmosfere esplosive e proprio per questo,
potenzialmente pericolosi.
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