Corso PLE @ Polistudio MIA Safety Training Center Milano il 22/02/2022

Al via il nostro Corso PLE, per l'utilizzo di Piattaforme di lavoro elevabile con e senza stabilizzatori nella nostra sede del Polistudio MIA Safety training Center di Milano.
Si terrà il 22 febbraio 2022 dalle ore 8,30.Per info, costi e prenotazioni potete inviarci una mail a info@polistudiomia.it

Vi ricordiamo infatti che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i propri lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, affinché, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, per ogni attrezzatura di lavoro messa a loro disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08.
I contenuti e la durata sono previsti dall’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 in relazione all’attrezzatura di lavoro utilizzata.

La domanda sicuramente vi sorgerà spontanea, e cioè che Cosa si intenda per Piattaforma di lavoro mobile.

Le Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

C'è anche una differenza tra PLE con e senza stabilizzatori.
Infatti le PLE che operano su stabilizzatori sono piattaforme di lavoro per il cui utilizzo è necessario posizionare degli stabilizzatori che le vincolano in un determinato punto. Questa tipologia di PLE ha una stabilità migliore e possibilità di “sbracciare” di più rispetto al tipo successivo, ma presentano il vincolo del posizionamento fisso rispetto alla posizione in cui vanno eseguiti i lavori.
Le PLE che operano senza stabilizzatori sono piattaforme di lavoro per il cui utilizzo non è necessario posizionare degli stabilizzatori. Possono essere movimentate anche con il lavoratore in quota, ma hanno di solito una capacità di spostamento più limitata della cesta rispetto alla tipologia con stabilizzatori.

Per frequentare il corso non è un requisito obbligatorio essere in possesso della patente B. Infatti non è un requisito richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Nel caso in cui il mezzo sia manovrato su strada la patente diventa automaticamente requisito obbligatorio in quanto la normativa di rifermento diventa quella del codice stradale.

Facciamo anche un pò di chiarezza tra “patentino” e attestato di formazione.
L’attestato di formazione molto spesso è erroneamente chiamato “patentino”. Quindi NON ESISTE una patente specifica per la manovra del macchinario, ma un attestato di avvenuta formazione che abilita l’addetto.

Vi aspettiamo allora a Milano, nel nostro Polistudio MIA Safety Training Center il 22/02/2022.

#polistudiomia #safetytrainingcenter #ple #training #formazione #safetyfirst 




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Rischio da esposizione ad agenti chimici nelle operazioni di verniciatura

La verniciatura è un’attività industriale ampiamente diffusa in diversi settori, e ne riveste una  rilevante importanza; essa ha infatti lo scopo di rivestire un componente o un manufatto di uno strato di vernice che può avere una duplice funzione: protettiva e/o estetica.


Una vernice, di fatto, è una miscela di prodotti chimici e quindi il rischio associato al suo utilizzo è un rischio di tipo chimico. Tale rischio può derivare da: contatto cutaneo (dovuto, ad esempio, alla manipolazione di sostanze chimiche senza l’utilizzo dei guanti di protezione o con l’utilizzo di guanti non adeguati), contatto oculare (dovuto, ad esempio, al non utilizzo di occhiali protettivi contro gli schizzi dovuti alla lavorazione), inalazione (dovuta, ad esempio, alla non presenza di adeguati impianti di ventilazione e aspirazione, e al non utilizzo di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e ingestione (dovuta, ad esempio, al fatto di mangiare e/o bere subito dopo aver manipolato delle sostanze chimiche, con il rischio che dei residui di esse siano rimaste sulle mani dell’operatore).


Per tale motivo, l’operatore che esegue un’operazione di verniciatura deve conoscere bene i rischi chimici sia in riferimento al prodotto che utilizza, che al tipo di lavorazione che esegue con quel prodotto.

In merito al prodotto utilizzato, va detto che in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento 1272/2008 (cosiddetto “Regolamento CLP” che sta per “Classification Labelling and Packaging”) le sostanze chimiche e le loro miscele devono essere classificate, etichettate e imballate secondo precise regole.


In particolare, tali sostanze, devono essere accompagnate da un’ “etichetta di sicurezza”, apposta sul contenitore della sostanza stessa, e da una “scheda di sicurezza” in cui vengono elencate le classi di pericolo e i relativi consigli di prudenza. Elementi molto importanti, presenti sia sull’etichetta che sulla scheda di sicurezza, sono i pittogrammi e cioè dei segnali che indicano in maniera sintetica ma in ogni caso chiara e univoca, i rischi associati a quella particolare sostanza.

In merito invece al tipo di lavorazione, tipicamente una verniciatura industriale può essere eseguita secondo due tecniche diverse: “a spruzzo” oppure “ad immersione”.
Nella tecnica “a spruzzo” c’è un minor costo di attrezzatura, e una maggiore semplicità nella lavorazione, ma ha lo svantaggio di essere più rischiosa per l’operatore: trattandosi di una lavorazione prettamente manuale, essa viene svolta in apposite cabine di verniciatura dove l’operatore entra ed è a diretto contatto con la vernice nebulizzata; il che comporta l’utilizzo obbligatorio di diversi tipi di dispositivi di protezione individuale, tra cui una tuta protettiva integrale e una maschera a pieno facciale con filtri.
Nella tecnica “a immersione”, invece, il processo è più automatizzato e vi è meno contatto dell’operatore con la vernice; i componenti, infatti, tramite un apposito sistema vengono caricati e immersi in una vasca contenente la vernice. In questa lavorazione, quindi, permangono i rischi su citati ma vi è un più basso fattore di esposizione.
Il prezzo da pagare è il maggior costo complessivo e la maggiore complessità tecnologica.

Un brevissimo cenno va doverosamente al fatto che per verniciare esistano due tecniche e che una è più pericolosa per la salute umana, ma più economica, e l'altra meno invasiva per l'operatore ma più costosa come attrezzature.

Indipendentemente da considerazioni su rischi e relativa sicurezza, a seconda del materiale con cui si entri in contatto e della forma del componente, bisogna obbligatoriamente usare una tecnica o l'altra, dotandosi di tutti i DPC e DPI per abbassare il rischio derivante dall’esposizione da agenti chimici.

MR

#polistudiomia #rischiochimico #verniciatura #safetyfirst 




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Passione Sicurezza

Cosa ci fa sentire orgogliosi del nostro lavoro?
La Passione e la voglia di insegnare la Sicurezza.
Come un sole che ci illumina. Sempre
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Cerchiamo di fare chiarezza su Spazi, ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Oggi vogliamo affrontare un argomento molto importante cioè quello che riguarda gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.  Essi sono individuati come ambienti a forte rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori, proprio come definito dal Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 81/08.

I gravi e mortali incidenti accaduti negli anni in tali ambienti hanno aumentato la percezione del rischio per gli operatori del settore, tanto che il legislatore ha emanato un decreto specifico per la qualificazione degli addetti ai lavori cioè il DPR 177/2011.

Ma a distanza di quasi dieci anni dalla pubblicazione di questo testo normativo, permangono alcuni punti critici.

In primo luogo, l’assenza di una definizione univoca di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento.

Sappiamo, infatti, che definire gli ambienti di lavoro è importante sotto un profilo normativo, in quanto delimita i diritti, ma soprattutto sancisce i doveri che tutti i lavoratori hanno in quel luogo e che in quel determinato contesto professionale devono mettere in pratica.

In secondo luogo, il fatto che non esista ad oggi, un elenco esaustivo di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento nel d.lgs. 81/08, è un aspetto che potrebbe generare una profonda confusione.

Si è lamentata anche una mancata e concreta definizione di criteri, modalità, contenuti e durata per la formazione e l’addestramento dei lavoratori poiché allo stato attuale esiste un chiaro obbligo, sancito dal suddetto DPR 177/2011, per il datore di lavoro di affidare i lavori a ditte qualificate ed esperte solo per gli ambienti che ricadono negli artt. 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81/08 che introduce specifici requisiti per le imprese ammesse a operare all’interno di luoghi pericolosi con l’intento, da parte del legislatore, di innalzare il livello di sicurezza per i lavoratori impegnati durante queste attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, poiché eventuali incidenti, dovuti a errori di valutazione o sottovalutazione dei pericoli presenti, hanno quasi sempre conseguenze drammatiche.

In relazione a queste carenze informative, occorre dire che il DPR 177/2011, pur affermando la necessità di qualificazione specifica per il personale operante in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, rimanda l’individuazione delle modalità e dei contenuti di erogazione della informazione, formazione e addestramento ad un accordo da siglare in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo ad oggi non è stato siglato e ciò ha determinato lo sviluppo di modalità e metodologie non standardizzate e la mancanza dell’adozione di criteri condivisi per lo svolgimento delle diverse attività.

Invece, per tutti quegli ambienti che presentano potenziali fattori di rischio propri degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, quali ad esempio asfissia, intossicazione, intrappolamento, ma che non rientrano tra quelli citati nel d.lgs. 81/08, le prescrizioni del DPR 177/2011 non trovano applicazione.

Per tali ambienti, per i quali si utilizza il termine di “assimilabili”, resta comunque l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare misure di protezione e prevenzione appropriate.

Tuttavia, leggendo l’interessantissimo approfondimento INAIL qui , allo scopo di fornire chiarimenti in merito, è stato costituito, nell’ambito della Commissione UNI/CT042/GL59 “Salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici, polveri e fibre”, un gruppo ad hoc per la redazione di una norma tecnica specifica - progetto UNI1601920 “Ambienti confinati - Classificazione e criteri di sicurezza”.  

I lavori del gruppo sono iniziati nel 2019 e il primo passo è stato quello di fornire le definizioni di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento e di ambiente assimilabile.

Importante sottolineare anche che fino al 2016 non esistevano simboli e una relativa segnaletica di tipo unificato per gli ambienti confinati, e anche questo era un aspetto di mancanza di armonizzazione delle informazioni di sicurezza.

Si è tuttavia trovata una soluzione con la pubblicazione della norma UNI 7545-32 in cui è stato designato un segno grafico standardizzato di “ambienti confinati” e introdotta una nuova segnaletica di sicurezza per segnali di pericolo (fig. 1).

Tale pittogramma può essere inserito nei segnali di pericolo della UNI 7543-1. Oltre al segno grafico UNI 7545-32-10, di recente è stato reso disponibile, a livello internazionale, con la pubblicazione della UNI EN ISO 7010:2020 il segnale di pericolo W041 relativo alla presenza di “atmosfera asfissiante” (fig.2) che può essere utilizzato anche per gli ambienti confinati.

 L’utilizzo della ISO 7010 rende semplice il riconoscimento dei vari simboli, poiché obiettivo della norma è quello di ricondurre ad un codice condiviso, a livello globale, i segnali di sicurezza.

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Al giorno d’oggi, le definizioni  presenti nel progetto di norma UNI1601920 definiscono  “Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento” come uno spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 Il termine “ambiente confinato” è da intendersi equivalente ad altri termini generalmente in uso, quali “spazio confinato”. Mentre per quanto riguarda la definizione “Ambiente assimilabile” questo può così descriversi: Ambiente per il quale, a valle della valutazione del rischio, sussistono condizioni pericolose assimilabili a quelle individuate per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

 In questo perimetro di definizioni rientrano anche diversi settori produttivi in cui siano presenti determinate così descritte: 1. spazio limitato di ingresso ed uscita tale da rendere difficili le attività di recupero o primo soccorso del lavoratore; 2. ventilazione sfavorevole che può creare una zona con aria inquinata; 3. spazio dove non è svolta un’attività lavorativa continuativa.  

Qualsiasi sia la lavorazione o manutenzione che si debba compiere in tali spazi e/o ambienti confinati, la solenne ed obbligatoria parola d’ordine sarà una ed una sola: lavorare in assoluta sicurezza!

Particolarmente consigliato è prestare molta attenzione ad ogni spostamento, attività e azione che si stia compiendo in quegli spazi così angusti, probabilmente contenenti atmosfere esplosive e proprio per questo, potenzialmente pericolosi.


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