Green Pass obbligatorio in azienda dal 15 ottobre 2021

Dal 15 ottobre scatta la verifica del certificato verde per chi lavora. 

Ecco gli aspetti a cui prestare attenzione per la tutela dei dati dei lavoratori.

Con l’allentarsi della presa di Covid-19 grazie all’aumentare del numero delle persone vaccinate, si sta tornando lentamente alla vita ordinaria, inclusa quella in ufficio o in azienda. Tutto ciò è possibile grazie al green pass, il certificato che si ottiene nel caso si sia guariti da Covid-19, si sia vaccinati o si sia fatto un tampone risultato negativo nelle ultime 48 ore. Tuttavia, sin da subito si sono diffusi usi fuori norma che hanno portato il Garante per la protezione dei dati personali a pubblicare una serie di indicazioni tanto per il settore pubblico che per il privato, cui si sono aggiunte le indicazioni del governo. Il nodo principale resta la difficile gestione dei dati sanitari, vista la necessità di dover bilanciare diverse esigenze come il diritto alla protezione dei dati personali, quello alla salute e quella di ritornare al lavoro.

La fonte normativa è il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127 che dispone misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 Le disposizioni avranno efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre fino a nuova modifica, però dal 15 ottobre sia nel settore pubblico sia in quello privato i dipendenti, ma anche gli esterni e i collaboratori, dovranno possedere e mostrare su richiesta il green pass al personale autorizzato.

Ci viene da chiederci se tutti i dipendenti debbano avere il green pass.

La risposta è negativa, in quanto ai sensi del D.L. sopra citato,sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”(ad. Esempio donne incinte fino al 6 mese di gravidanza, persone con gravissime immunodeficienze, ecc..).

Bisognerà poi procedere al controllo del QR Code del Green Pass, effettuato dal personale designato mediante l’app VerificaC19.

L’app VerificaC19, gratuita e disponibile per iOs, Android e Huawei Store, “mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa”. I risultati possibili sono tre: schermata verde se il certificato è valido in Italia e in Europa, azzurra se solo in Italia e rossa se non è valida, è scaduta o in caso di errore nella lettura. L’app non necessita di essere connessa a internet durante la verifica se non una volta al giorno.

È importante dunque usare solo l’app ufficiale e non altre e non si può richiedere ai dipendenti di consegnare o inviare il proprio green pass come già segnalato in alcuni casi. Anche se questo snellirebbe le procedure d’accesso ai luoghi di lavoro, non bisogna cedere alla comodità sacrificando i diritti che si vuole tutelare.

Infatti, i dati personali conosciuti dal verificatore e dal datore di lavoro devono essere strettamente necessari a verificare solo la validità del Green Pass.

L’azienda e l’addetto alla verifica sanno solo se il certificato è valido. Il verificatore vedrà solo nome, cognome e data di nascita della persona cui appartiene il green pass per verificare che corrisponda all’identità di chi mostra il documento. Non vedrà invece alcuna informazione sulla sua durata. In questo modo non potrà sapere se il certificato è generato da un vaccino, una guarigione o un tampone, che hanno scadenze diverse. Inoltre, i dati personali citati sono solo presi in visione ma non memorizzati sul dispositivo. Come suggerito nelle indicazioni del governo, nel caso in cui si abbia a disposizione solo il green pass cartaceo, sarà opportuno piegare il foglio in modo da mostrare solo il codice e nascondere i dati personali che non si voglia mostrare.

 

Dobbiamo anche sottolineare che il controllo in azienda non può essere effettuato da chiunque.

In azienda i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere nominati con atto formale che prescrive i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 29 del Gdpr. Anche se non vi è la registrazione delle informazioni del green pass mediante l’app, il soggetto incaricato potrebbe sempre decidere di annotare informazioni e dati personali dei dipendenti controllati. Per evitare che ci siano malintesi o abusi è importante che le istruzioni per gli incaricati siano chiare e precise, a garanzia dell’azienda e dei dipendenti.

Mentre se volgiamo lo sguardo al mondo dell’istruzione, gli insegnanti dovrebbero avere un potere di controllo sulla validità del green Pass dei loro studenti, o informarsi laddove si siano vaccinati.

Eppure, di recente il Garante ha sollevato il problema nato da alcune segnalazioni riguardanti insegnanti che cercavano di ottenere dagli studenti, sia minori che maggiorenni, informazioni sul loro stato vaccinale. Premesso che agli studenti dei primi due cicli di istruzione, elementari e medie, non è richiesto neanche il possesso del green pass, la legge al momento non consente al corpo insegnante o al personale scolastico di richiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti o dei loro familiari e congiunti. Come sottolineato dal Garante, identificare chiaramente gli studenti non vaccinati, per impossibilità o libera scelta, potrebbe favorire dinamiche di esclusione e discriminazione.

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