Il Preposto alla luce della nuova modifica normativa: alcune considerazioni con l’ avv. Nunzio Leone

A New Project is Coming 3png

L’avv. Nunzio Leone, grande esperto giuslavorista di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Assidal e mentore, formatore e docente di lunga data di tante realtà formative nazionali tra cui la nostra del Polistudio MIA, ci ha dato la possibilità di fare una profonda riflessione sulla “nuova” figura del Preposto sui luoghi di lavoro. La definiamo “nuova” in quanto con il  d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” al  Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha introdotto importanti aggiornamenti normativi, pur rimanendo questa, una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul Lavoro.

Come giustamente ci fa notare, forse mai come nella seconda metà dell’anno appena trascorso si è potuta registrare una elevata attenzione della pubblica opinione e una diffusa enfasi massmediatica, i TG e i quotidiani nazionali aprivano le prime pagine con titoli espressamente dedicati alla materia delle morti sul lavoro, che venivano ancora colpevolmente definite bianche.

Saliva nel Paese l’esigenza di controlli appropriati, di formazione adeguata, del rispetto delle regole, del lavoro dignitoso e sicuro.

La vicenda triste di Luana D’Orazio, la giovane mamma morta il 3 maggio 2021 a 22 anni in un’azienda tessile a Montemurlo (Prato) è divenuta un’icona che ha agito da acceleratore sul fenomeno, al quale si è fornita risposta istituzionale il 27 settembre con il vertice Palazzo Chigi tra governo e sindacati, tanto da far dire a Draghi: c'è intesa sicurezza e salute sul lavoro.

In questo contesto nasce il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. decreto fiscale) che alla materia che ci occupa dedica l’articolo 13.

C’era il rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quello modificato dal Job act, con l’aumento degli ispettori e l’assunzione di carabinieri dedicati, tuttavia sul tema tanti operatori della prevenzione, tra cui la stessa autorevole voce dell’avvocato Leone, evidenziarono come si partisse con il piede sbagliato tanto da generare un nuovo approccio sede di conversione del decreto legge.

Questa avviene al Senato e il d.l. viene convertito con la fiducia sia al Senato che alla Camera per diventare la legge n.215 del 17 dicembre 2021.

Ma è il giorno seguente il 18 dicembre, che accade la triste sciagura della gru a Torino.

Qui emerge anche una riflessione più ecumenica, l’ avvocato ci fa notare come anche il discorso di papa Francesco, durante la messa della notte di Natale ricordi a tutti che “ Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro.   Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”.

Dopo queste sue premesse, ci invita a calarci nel tema, approfondendo il perimetro delimitato dalla nuova legge che interviene nel corpus iuris del TUS (il d.lgs.81/01), specificando il nuovo ruolo del  “preposto”.

Questa figura presente nel sistema di prevenzione e protezione aziendale è dentro la catena di comando, se vogliamo (anche questa impostazione risulta datata e superata) in un modello piramidale è sotto il datore di lavoro (destinatario principale degli obblighi giuridici e titolare dei poteri decisionali e di spesa), del dirigente (soggetto che attua le direttive del datore di lavoro) e con loro titolare di posizione di garanzia, con l’obbligo di esercitare vigilanza e controllo.

La definizione del preposto viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il TUS, mentre  nella legislazione degli anni ’50, venivano indicate le sanzioni senza definirne le prerogative. Il preposto, definito dall’art. 2, co. 1, lett.e) è la ” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il cambio di passo avviene con l’art. 18 del TUS, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” in cui viene introdotta una nuova lettera , la b-bis, che pone un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro cioè quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza prevista dagli obblighi che afferiscono alla figura del preposto.

La novità risiede nella circostanza che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro potranno finalmente stabilire il quantum, cioè l’incremento, in termini economici, da riconoscere al preposto per lo svolgimento le attività alle quali è chiamato. E poi sussiste una guarentigia, cioè il preposto non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà poi sempre comunicare al datore di lavoro dell’impresa committente (art. 26) il personale che svolge la funzione di preposto.

Passiamo poi ad analizzare l’art. 19, rubricato “Obblighi del preposto”, che conosce un nuovo inquadramento dell’attività di vigilanza; il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Laddove il preposto rilevi un comportamento non conforme alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, egli deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e laddove si verifica una o di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, egli deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.    

Inoltre, ed è questo il contenuto della nuova lettera f- bis, introdotta con la legge 215/2021, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, ove il preposto lo ritenga necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, dovrà segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 Da notare che sulla formazione del preposto ci sono interessanti novità.

Attendiamo il 30 giugno 2022 per conoscere, a 10 anni dall’accordo CSR sulla formazione dei lavoratori e preposti, un nuovo accordo che ridisegni i contenuti, la durata e le modalità dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Per il preposto c’ ancora di più, dal momento che il nuovo comma 7 ter dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) prevede che al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico del preposto, la formazione dedicata dovrà essere svolta interamente con modalità in presenza e dovrà essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Come Nunzio Leone ci suggerisce, infine, è il momento in cui una nuova consapevolezza e cultura della sicurezza bussa alle porte, diamo ad essa il benvenuto e lavoriamo per la crescita del lavoro sicuro e dignitoso.

 

G.L.