La "nuova" figura del Preposto nella sicurezza sul lavoro

il nuovo ruolo del Preposto sancisce questo ordine 2jpgLunedì 10 gennaio 2022 l’avv. Nunzio Leone, grande esperto giuslavorista di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Assidal e mentore, formatore e docente di lunga data con tante realtà formative locali, nazionali e universitarie, ha affrontato nel suo conciso ma efficace intervento su Radio ANMIL Nazionale (per ascoltarlo qui sito ANMIL Nazionale ) sulla “nuova” figura del Preposto sui luoghi di lavoro. La definiamo “nuova” in quanto con il  d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” al  Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha introdotto importanti aggiornamenti normativi, pur rimanendo questa, una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul Lavoro. 

Infatti, il d.l. appena citato che è stato successivamente convertito in Legge con la l. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha rafforzato anche in questa ottica l’azione del datore di lavoro sottolineandone l’attenzione ai controlli, con il rafforzamento dell’INL, la riscrittura e le modifiche apportate a ben 13 articoli del TUS (D. Lgs. 81/2008).

Per quanto riguarda la figura del preposto, nell’ Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dopo lettera b), viene inserita la lettera b bis, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha riportato al centro dell’attenzione la figura del  Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite. 

Qui subentra la lettera «b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Si sottolinea tra l’altro che “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Viene rivisto l’ Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (modifica con l.215/21) Lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis; 84.

Mentre la modifica dell’ Art. 19 interviene negli Obblighi del preposto attualmente vigente , in riferimento alle attività indicate all’articolo 3. I  preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono(..), e qui che viene riscritta dunque la lettera a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, devono interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, poiché laddove non avvenisse, le sanzioni sarebbero quelle dell’ arresto fino a due mesi o con l’ ammenda da € 491,40 a € 1474,21 (art.56, co.1., lett. a), c), e), f) e f-bis.

Prima della riforma, la lettera a) del suddetto articolo recitava: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti. Inoltre è stata aggiunta lettera f-bis) che ci informa che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

In molte realtà aziendali internazionali questa attività si chiama “Stop Working Authority” che il nostro testo di legge già prevedeva, ma ora sottolinea maggiormente in quanto è davvero vitale intervenire nei momenti più cruciali, cioè i primi, dell’inizio di qualsiasi attività di lavoro e laddove la sicurezza fosse compromessa intervenire al più presto, prima che diventi troppo tardi e si verifichi uno spiacevole imprevisto, che troppo spesso si tramuta in incidente.

Nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente 8 - bis che recita: nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Le sanzioni previste sono arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d) e cioè con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis.

Si sottolinea quindi ancora una volta, la figura di Preposto anche nei lavori in appalto.

All’art. 37(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) il comma 2 viene così integrato:

•         2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ed inserita la NUOVA dicitura «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

•         a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

•         b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;  

Mentre il comma 5 viene così integrato: L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Inoltre, l’aggiornamento normativo sottolinea che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Infine, viene anche riscritto il comma 7 in questo modo: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. Mentre nel nuovo comma 7 ter si sottolinea che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7,  le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e dice la norma “comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ora non ci resta che attendere il 30 giugno 2022 per conoscere, a 10 anni dall’accordo Conferenza Stato Regioni CSR sulla formazione dei lavoratori e preposti, un nuovo accordo che ridisegni i contenuti, la durata e le modalità dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

 

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