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Aggiornamenti normativi a seguito del D.L. 146 del 21 ottobre 2021

aggiornam normativopngOggi, 21 dicembre 2021, per il mondo della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorre l’anniversario del primo decennio di esistenza in vita di 2 importanti e fondamentali accordi in materia.

Il primo è rappresentato dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011).

Il secondo è costituito dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).

Eccolo il lungo sentiero della formazione normata che ci ha fatto modulare la formazione per i lavoratori e soprattutto nella pandemia ci ha fatto verificare le modalità di lavoro contenute nell’accordo anche attraverso la videoconferenza sincrona.

Facciamo riferimento al primo degli accordi indicati, quello emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, che ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1. lettera a), ai preposti e ai dirigenti e infine la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Sulla formazione per dirigenti e preposti, mette conto annotare che l’accordo sul tema, prevedeva che l’applicazione dei contenuti dell’accordo relativo, per quanto facoltativa, costituiva corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Ovviamente l’accordo lasciava campo aperto ad eventuali percorsi formativi di contenuto differente, in cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento dì cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Ora con il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni ed in attesa della pubblicazione in G.U., siamo di fronte a modifiche che evidenziamo nel modo seguente.

L’accordo citato dopo un decennio di vita è pronto ad andare in soffitta infatti, con le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a.       l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b.       l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

 Quindi siamo in attesa di cambiamenti che non tarderemo a comunicarvi.

Inoltre al comma 5 del citato art. 37 del TUS vengono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Le novità non finiscono qui in quanto: il comma 7 che faceva riferimento alla formazione di dirigenti e preposti è stato sostituito con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Il nuovo comma 7 diviene il seguente: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Per sottolinearne e renderne ancora più importante il ruolo della formazione viene inserito il comma 7-bis a cui segue il “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 Quindi questi mesi del 2022 dovranno essere spesi per realizzare la tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, una attesa che verrà ricompensata da una riforma importante ed adeguata allo sviluppo della cultura della sicurezza.

N. G. L.

#polistudiomia #formazione #aggiornamentinormativi #TUSL

Pubblicate in G.U. le le nuove disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

aggiornamento normativo TUS -okpngCon l'approvazione in G.U. del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, vengono modificati alcuni articoli del D.lgs 81/08 in materia di vigilanza, contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (artt.13 e 14).

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene affidata all' Ispettorato nazionale del lavoro in coordinamento con ogni ASL competente per territorio. Inoltre, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una relazione analitica sull'attivita' svolta e i risultati conseguiti nei diversi settori produttivi in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 

- al momento dell'accesso ispettivo, quando si riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza essere stato regolarizzato (prima era del 20 per cento);

- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro elencate nell'Allegato I (prima erano necessarie "reiterate violazioni" e nell'Allegato I vengono eliminate le violazioni che espongono al rischio d’amianto e aggiunta " l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo");

Si potrà sospendere la parte dell' attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in caso di mancata formazione e addestramento o mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

L' Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro e per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nelle ipotesi di lavoro irregolare, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

Le somme aggiuntive, in caso di lavoro irregolare o violazioni di cui all'Allegato I, sono raddoppiate se nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Inoltre, si prevede il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

E' prevista, infine, l'assunzione di 1.024 unità nell'I.N.L.e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.


Qui il link per consultare tutte le modifiche intervenute https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

#polistudiomia #safetyfirst #sicurezzasullavoro #INsicurosempreINaccettabile

Importanti progetti di Sicurezza Stradale all'orizzonte!

Siamo molto felici di comunicarvi che tra le tante e diverse attività formative che il Polistudio MIA segue in tutta Italia, si aggiungono Importanti progetti di.. Sicurezza Stradale all'orizzonte!

Infatti, mercoledì 6 ottobre 2021 il Polistudio MIA sarà ospite nella sede di Confindustria Taranto per presentare un progetto sulla Sicurezza Stradale ed in particolare sugli infortuni in itinere che rappresentano, purtroppo, un tragico motivo di infortuni professionali correlati al tragitto casa- lavoro (per raggiungere cioè il proprio luogo di lavoro) su mezzi stradali personali o aziendali.

Ci saranno tante novità e soprattutto un coinvolgente progetto sulla  promozione, sensibilizzazione  ed informazione sulla sicurezza stradale, rivolto in modo particolare alle nuove generazioni, purtroppo spesso più coinvolte in questa tematica.

Rimanete informati con gli aggiornamenti social che seguiranno e ricordate di guidare sempre con prudenza: anche questa è la #sicurezza che ci piace!

 

#polistudiomia #sicurezzastradale #infortunisustrada #sicurisustrada #progetti #safetyfirst

Pronti, Partenza, VIA..con Polistudio MIA!

Al VIA tutte le attività formative del Polistudio MIA di Taranto, di Roma e della nostra sede Polistudio MIA Safety Training Center di Milano.


Al VIA un fitto calendario di attività formative pratiche, teoriche in presenza, in e-learning e seguendo ogni normativa e presidio di sicurezza.

Le nostre attività formative seguono i più alti standard di preparazione dei nostri docenti, tutti abilitati Formatori ai sensi DM 2013, ingegneri, avvocati e medici con un bagaglio di conoscenze decennali e di esperienze all'estero e in tutta Italia.

Cosa aspetti, scrivici a info@polistudiomia.it e visita il nostro sito www.polistudiomia.it e rimanendo sempre aggiornato con i nostri Social su tutti i nostri eventi.

Perchè di questo siamo assolutamente certi: SICURI E INSIEME, SI VINCE SEMPRE!

#polistudiomia #safetytrainingcenter #milano #sicurezza #safety #training #insieme


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Tra le nostre nuove collaborazioni, anche una nuova eccellente Partnership

Polistudio MIA Safety Training Center di Milano ha una grande novità da condividere. Tra le nostre tante nuove collaborazioni, vi presentiamo uno dei nostri partner tecnici del campo prove.

 Petzl Italia https://www.petzl.com/IT/it  leader mondiale per Attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), anche per lavori in quota.

Sappiamo quanto siano estremamente importanti i Dispositivi di Protezione Individuale e soprattutto quelli di III Categoria, che disciplinati dal D.lgs. 81/2008 sono quelli che assicurano il massimo livello di protezione per i lavoratori e hanno lo scopo di preservarne la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro. Come specificato dal  D.Lgs. 81/08 i dpi di terza categoria in alcuni ambiti sono obbligatori, mentre in altri casi sono facoltativi ed è a discrezione del datore di lavoro o del lavoratore scegliere se indossarli oppure no. Questi dispositivi nello specifico proteggono da:

  • Miscele e sostanze pericolose per la salute
  • Atmosfere carenti di ossigeno
  • Agenti biologici molto dannosi
  • Ambienti ad alta temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C
  • Ambienti a bassa temperatura con effetti paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore
  • Radiazioni ionizzanti
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  • Cadute dall'alto
  • Getti ad elevata pressione
  • Tagli da seghe a catena portatili
  • Ferite da coltello o da proiettile
  • Rumori particolarmente dannosi
  • Annegamento

Nella classificazione DPI di terza categoria rientrano tutti gli strumenti in grado di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e lo tutelano dal rischio di decesso. Si tratta di dispositivi di protezione individuale utili per proteggere il capo dal rischio di collisioni accidentali, il volto e gli occhi da scintille, schegge e residui di lavorazioni, dalle cadute dall’alto e molto altro.

Grazie a questa partnership con Petzl Italia non soltanto avremo la possibilità di dar vita a sinergie vincenti, ma anche e soprattutto, tutti i nostri clienti e corsisti avranno l'opportunità di svolgere gli addestramenti pratici con i migliori DPI in commercio.

Non solo.

Nel nostro campo prove del Polistudio MIA Safety Training Center di Milano si potranno provare tutte le novità dei DPI e verranno presentati nuovi prodotti e attrezzature nel nostro grande show room.

Infatti Petzl supporta i professionisti nel monitoraggio, nella consulenza, nell'utilizzo e nella gestione dei DPI mediante una documentazione tecnica completa e una formazione adeguata, mentre Polistudio MIA Safety Center di Milano provvederà all’addestramento e alle prove pratiche.

Inoltre sarà possibile ricevere utili e preziosi consigli su come pulire i DPI PETZL o altre apparecchiature. Di solito, i detergenti chimici danneggiano la plastica e i tessuti, abbattendo i composti e le fibre. Gli unici prodotti per la pulizia testati e consigliati dunque sono acqua e sapone, meno aggressivi.

Nel caso specifico del COVID-19, i metodi di disinfezione ospedaliera prevedono alte temperature (>150°C) o basse temperature (<100°C) e l'utilizzo di candeggina, ma di solito non si possono applicare questi metodi in quanto nessuna autorità sanitaria ha annunciato un protocollo ufficiale e affidabile di disinfezione a basse temperature (<100°C) e senza candeggina.

In questo contesto, vengono consigliati questi metodi, di volta in volta sta a chi li utilizza, scegliere quale si adatti meglio alle proprie esigenze: protocollo 1: mettere in quarantena il prodotto per 72 ore; protocollo 2: immergere il prodotto in acqua calda (65°C) per almeno 30 minuti, quindi lavarlo con acqua e sapone. Per asciugare l'attrezzatura, seguire le istruzioni fornite nell'avviso tecnico.

Questi protocolli ridurranno notevolmente il rischio di contaminazione, ma ovviamente consigliamo di richiedere ulteriori informazioni alle autorità sanitarie locali in merito ai protocolli di disinfezione a bassa temperatura.

Facciamo un altro grande passo nella cultura della sicurezza attraverso la partnership con i Migliori!

Cosa aspetti, prenota con noi il tuo prossimo corso di formazione e addestramento: prova l’eccellenza!

 

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