Aggiornamenti normativi a seguito del D.L. 146 del 21 ottobre 2021

aggiornam normativopngOggi, 21 dicembre 2021, per il mondo della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorre l’anniversario del primo decennio di esistenza in vita di 2 importanti e fondamentali accordi in materia.

Il primo è rappresentato dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011).

Il secondo è costituito dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).

Eccolo il lungo sentiero della formazione normata che ci ha fatto modulare la formazione per i lavoratori e soprattutto nella pandemia ci ha fatto verificare le modalità di lavoro contenute nell’accordo anche attraverso la videoconferenza sincrona.

Facciamo riferimento al primo degli accordi indicati, quello emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, che ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1. lettera a), ai preposti e ai dirigenti e infine la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Sulla formazione per dirigenti e preposti, mette conto annotare che l’accordo sul tema, prevedeva che l’applicazione dei contenuti dell’accordo relativo, per quanto facoltativa, costituiva corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Ovviamente l’accordo lasciava campo aperto ad eventuali percorsi formativi di contenuto differente, in cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento dì cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Ora con il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni ed in attesa della pubblicazione in G.U., siamo di fronte a modifiche che evidenziamo nel modo seguente.

L’accordo citato dopo un decennio di vita è pronto ad andare in soffitta infatti, con le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a.       l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b.       l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

 Quindi siamo in attesa di cambiamenti che non tarderemo a comunicarvi.

Inoltre al comma 5 del citato art. 37 del TUS vengono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Le novità non finiscono qui in quanto: il comma 7 che faceva riferimento alla formazione di dirigenti e preposti è stato sostituito con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Il nuovo comma 7 diviene il seguente: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Per sottolinearne e renderne ancora più importante il ruolo della formazione viene inserito il comma 7-bis a cui segue il “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 Quindi questi mesi del 2022 dovranno essere spesi per realizzare la tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, una attesa che verrà ricompensata da una riforma importante ed adeguata allo sviluppo della cultura della sicurezza.

N. G. L.

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