Aggiornamenti normativi a seguito del D.L. 146 del 21 ottobre 2021

aggiornam normativopngOggi, 21 dicembre 2021, per il mondo della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorre l’anniversario del primo decennio di esistenza in vita di 2 importanti e fondamentali accordi in materia.

Il primo è rappresentato dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011).

Il secondo è costituito dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).

Eccolo il lungo sentiero della formazione normata che ci ha fatto modulare la formazione per i lavoratori e soprattutto nella pandemia ci ha fatto verificare le modalità di lavoro contenute nell’accordo anche attraverso la videoconferenza sincrona.

Facciamo riferimento al primo degli accordi indicati, quello emanato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, che ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1. lettera a), ai preposti e ai dirigenti e infine la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

Sulla formazione per dirigenti e preposti, mette conto annotare che l’accordo sul tema, prevedeva che l’applicazione dei contenuti dell’accordo relativo, per quanto facoltativa, costituiva corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Ovviamente l’accordo lasciava campo aperto ad eventuali percorsi formativi di contenuto differente, in cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento dì cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Ora con il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni ed in attesa della pubblicazione in G.U., siamo di fronte a modifiche che evidenziamo nel modo seguente.

L’accordo citato dopo un decennio di vita è pronto ad andare in soffitta infatti, con le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a.       l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b.       l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

 Quindi siamo in attesa di cambiamenti che non tarderemo a comunicarvi.

Inoltre al comma 5 del citato art. 37 del TUS vengono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Le novità non finiscono qui in quanto: il comma 7 che faceva riferimento alla formazione di dirigenti e preposti è stato sostituito con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Il nuovo comma 7 diviene il seguente: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Per sottolinearne e renderne ancora più importante il ruolo della formazione viene inserito il comma 7-bis a cui segue il “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 Quindi questi mesi del 2022 dovranno essere spesi per realizzare la tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, una attesa che verrà ricompensata da una riforma importante ed adeguata allo sviluppo della cultura della sicurezza.

N. G. L.

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Super Green Pass, cosa cambia dal 6 dicembre 2021

super green pass - polistudio miapngEravamo abituati al Green Pass diciamo “semplice”, ora invece dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 si parla di obbligo di Super Green pass o Green Pass Rafforzato: varrà cioè solo per coloro che sono o vaccinati o guariti e serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla ma deve essere utilizzato a partire dalla zona bianca per spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche nonché eventi pubblici. 

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere solo chi ha il Green pass rafforzato. Tranne che all'aperto: per pranzare fuori al ristorante anche in zona arancione non servirà alcun pass.

Inoltre verrà implementato il sistema dei controlli, con la collaborazione tra Prefetti e il Comitato provinciale ordine e sicurezza e si procederà a controlli sui mezzi pubblici per evitare eventuali assembramenti. 

La Polizia Municipale e la Guardia di Finanza svolgeranno le verifiche nei ristoranti e negli esercizi pubblici mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a Polizia e Carabinieri, supportati dai Vigili Urbani e dal personale delle aziende di trasporto.

In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all'aperto, ma va indossata, sempre, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. E' invece obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.

Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi. 

Dal 6 dicembre 2021 si ridurranno, invece, gli spazi per tutti quegli italiani non vaccinati perchè sarà necessario avere almeno il Green pass "base", che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in hotel. Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a 1000 euro. 

Cerchiamo di mantenere sempre le distanze di sicurezza e di salvaguardare anche i nostri spazi di lavoro, perché insieme in salute e in sicurezza si vince sempre.

 

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Polistudio MIA Safety Training Center di Milano: una passione chiamata sicurezza

Sono tantissimi i corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si susseguono nella nostra sede del Polistudio MIA Safety Training Center di Milano a cui partecipano moltissimi lavoratori delle più importanti realtà produttive del nostro Paese.

Dai corsi Antincendio al Primo Soccorso, all'addestramento dei DPI di 3° Categoria fino  a tutti i livelli di formazione teorica, sia soprattutto in presenza, che online.

La nostra soddisfazione più grande è vedere l'entusiasmo che trasmettiamo nell'apprendere, negli occhi dei nostri corsisti e questo non può che renderci ancora più fieri del nostro meraviglioso lavoro che facciamo con un'unica grande passione che si chiama... Sicurezza!

Perchè sicuri si vince sempre!

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Pubblicate in G.U. le le nuove disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

aggiornamento normativo TUS -okpngCon l'approvazione in G.U. del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, vengono modificati alcuni articoli del D.lgs 81/08 in materia di vigilanza, contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (artt.13 e 14).

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene affidata all' Ispettorato nazionale del lavoro in coordinamento con ogni ASL competente per territorio. Inoltre, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una relazione analitica sull'attivita' svolta e i risultati conseguiti nei diversi settori produttivi in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 

- al momento dell'accesso ispettivo, quando si riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza essere stato regolarizzato (prima era del 20 per cento);

- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro elencate nell'Allegato I (prima erano necessarie "reiterate violazioni" e nell'Allegato I vengono eliminate le violazioni che espongono al rischio d’amianto e aggiunta " l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo");

Si potrà sospendere la parte dell' attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in caso di mancata formazione e addestramento o mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

L' Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro e per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nelle ipotesi di lavoro irregolare, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

Le somme aggiuntive, in caso di lavoro irregolare o violazioni di cui all'Allegato I, sono raddoppiate se nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Inoltre, si prevede il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

E' prevista, infine, l'assunzione di 1.024 unità nell'I.N.L.e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.


Qui il link per consultare tutte le modifiche intervenute https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

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